Statuto
ART. 1 Istituzione
E' istituito presso l'Università Politecnica delle Marche il Centro di Servizi di Ateneo denominato "Centro di supporto per l'apprendimento delle lingue (CSAL)" ai sensi delI' art. 42 dello Statuto che costituisce la struttura attraverso la quale sono erogati i servizi a supporto dell'apprendimento delle lingue straniere.
ART. 2 Sede
Il Centro di Servizi di Ateneo denominato "Centro di supporto per l'apprendimento delle lingue (CSAL) ha la sede presso la Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” – Piazzale Martelli, 8 e svolge la propria attività presso:
Polo Villarey (Facoltà di Economia);
Polo Montedago (Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente e Dipartimenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia con sede a Montedago);
Polo Torrette (Facoltà di Medicina e Chirurgia).
ART. 3 Finalità
Il Centro ha lo scopo di predisporre attrezzature e fornire servizi linguistici di supporto ai vari settori ed attività dell'Università, anche in funzione di scambi internazionali nonché di fornire a terzi servizi a pagamento secondo quanto previsto dall'art. 46 dello Statuto.
ART. 4 Attività del Centro
Il Centro fornisce assistenza anche mediante gestione di self access per l'apprendimento delle lingue straniere per gli studenti e per il personale dell'Università; produce materiale didattico o autodidattico originale; fornisce assistenza per gli studenti stranieri che hanno richiesto l'iscrizione all'Università Politecnica delle Marche al fine di favorirne l'apprendimento della lingua italiana; collabora all'organizzazione di convegni e degli scambi internazionali; promuove l'attività di studio e documentazione nell'area di propria competenza, favorisce rapporti e sviluppa collaborazioni con istituzioni universitarie e non, in ambito nazionale ed internazionale nel campo delle applicazioni delle lingue straniere.
ART. 5 Organi
Sono organi del Centro:
- Comitato Tecnico Scientifico
- Direttore
ART. 6 Composizione del Comitato Tecnico Scientifico
Il Comitato Tecnico Scientifico è composto dai Direttori dei Dipartimenti non coinvolti in Facoltà o loro delegati, dai Presidi o loro delegati e da uno studente designato ogni due anni accademici in occasione del rinnovo del medesimo. I componenti del Comitato Tecnico Scientifico vengono nominati con Decreto Rettorale.
ART. 7 Compiti del Comitato Tecnico Scientifico
Compete al Comitato Tecnico Scientifico: a) approvare il Regolamento interno; b) approvare programmi di gestione e sviluppo delle attività del Centro; c) assumere le funzioni amministrative e contabili demandate ai Consigli dei Centri di Spesa dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; d) approvare il tariffario per particolari servizi forniti dal Centro all’ interno e all'esterno. Il C.T.S. è convocato almeno due volte l'anno dal Presidente. Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico è eletto, nel proprio seno. Partecipa ai lavori del Comitato il Direttore.
ART. 8 Compiti del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico
Compete al Presidente del Comitato Tecnico Scientifico: a) convocare e presiedere il Comitato Tecnico Scientifico; b) predisporre in collaborazione con il Direttore: 1) piano di utilizzo dei fondi a disposizione, con cadenza almeno annuale; 2) una relazione, con cadenza almeno annuale, sulle attività e necessità della struttura.
ART. 9 Direttore del Centro
Il Direttore del Centro, che partecipa alle sedute del C.T.S., è nominato, su proposta del Rettore, dal Direttore Generale tra il personale appartenente al ruolo tecnico, tecnico scientifico e delle biblioteche, di elevata professionalità e può essere coadiuvato da responsabili operativi.
ART. 10 Compiti del Direttore del Centro
Compete al Direttore: a) sovraintendere e coordinare le attività del Centro nell'ambito delle linee programmatiche fissate dal C.T.S. b) curare l'esecuzione delle delibere del Comitato Tecnico Scientifico c) la responsabilità della gestione amministrativa e contabile nei limiti e con le modalità indicati nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo assumendo le funzioni di Direttore del Centro di Spesa; d) essere consegnatario dei beni mobili risultanti nei registri inventariali del Centro; e) predisporre in collaborazione con il Presidente del C.T.S. 1) il piano di utilizzo dei fondi a disposizione del Centro con cadenza almeno annuale; 2) una relazione, con cadenza almeno annuale, sulle attività e necessità della struttura; c) l'organizzazione dei corsi di addestramento.
ART. 11 Durata degli incarichi
Gli incarichi di cui ai precedenti articoli hanno la durata di un triennio accademico.
ART. 12 Dotazione finanziaria
Costituiscono la dotazione finanziaria del Centro: - fondi messi a disposizione sul bilancio unico di Ateneo. - i proventi da addebiti all'utenza di servizi a tariffario (approvato dal C.T.S.); - i contributi di enti o privati versati per convenzioni o a titolo di liberalità; - ogni altro fondo specificatamente destinato al Centro.
ART. 13 Organizzazione periferica
Presso ogni Polo il Direttore Generale, su proposta del Direttore del Centro, può nominare un responsabile operativo di Polo tra il personale dell'area tecnica- scientifica di qualifica non inferiore alla D che avrà la responsabilità dell'attività che si svolge presso il Polo.
ART. 14 Normativa di riferimento
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti vigenti dell'Università Politecnica delle Marche.